Atto giudiziario con cui ha inizio l’espropriazione forzata dei beni del debitore posti a garanzia di un credito non soddisfatto. Il pignoramento, che può essere mobiliare o immobiliare, consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi. Il debitore può evitare il pignoramento pagando all’ufficiale giudiziario la somma dovuta. Lo scopo del pignoramento è di vincolare i beni, sottraendoli alla libera disponibilità del debitore, permettendone così la vendita o l’assegnazione.
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