Le pensioni di reversibilità possono essere finanziate con cessione del quinto, purché non esistano contitolari della pensione stessa. Ai fini della determinazione della quota cedibile sono cumulabili tutte le pensioni “cedibili” che fanno capo al cedente, purché l’ente pensionistico rilasci benestare e/o quota cedibile.
Le pensioni di inabilità sono finanziabili solo se definitive/permanenti; in caso di invalidità si può procedere solo se corrisposta da almeno 7 anni o se il cedente ha un età minima di 65 anni.
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