Intermediario Finanziario

Oltre che dalle Banche, i finanziamenti possono essere concessi da Intermediari Finanziari, previsti dall’art. 106 del testo unico bancario (D.Lgs 385/93). Gli Intermediari Finanziari, iscritti in un apposito elenco tenuto dall’UIC (Ufficio Italiano Cambi), possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge. Nell’esercizio delle attività finanziarie nei confronti del pubblico, gli Intermediari Finanziari utilizzano l’Agente od Agenzia in attività finanziaria, che può promuovere e concludere contratti, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.

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