Mediatore Creditizio

E’ Mediatore Creditizio “colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” (art. 2, comma 1, del D.P.R. 28 luglio 2000, n.287).
I mediatori svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito (art. 2, comma 2, del D.P.R. 28 luglio 2000, n.287).
Anche i mediatori creditizi devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi.

Attenzione : il mediatore creditizio può chiedere commissioni di mediazione o di consulenza, che vanno a maggiorare i costi del finanziamento.

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